La “Sanatoria” sui credito d’imposta Ricerca e Sviluppo, i cui termini di adesione scadono il prossimo 30 Settembre 2022, prevede la possibilità per i contribuenti di riversare spontaneamente i crediti d’imposta relativi alle annualità tra il 2015 e il 2019 comprese, senza l’applicazione di sanzioni e di interessi, ove emergesse, dal riesame della documentazione in proprio possesso, un’indebita compensazione, totale o parziale, a causa di un’impropria applicazione della norma.
Cosa fare per muoversi in tempo?
L’Agenzia delle Entrate, nell’ultimo anno e mezzo, sta svolgendo numerosi controlli volti ad accertare la legittimità del Credito Ricerca e Sviluppo da parte delle società.
Nella maggior parte dei casi si sta assistendo a contestazioni relative all’effettiva natura dell’attività svolta dall’impresa ed all’eventualità che la stessa possa rientrare nel novero delle c.d. “attività agevolate”
dalla citata disciplina.
La verifica verte sulla sussistenza di tali caratteristiche e richiede molto spesso valutazioni complesse e di carattere squisitamente tecnico-scientifico. È per questa ragione che, in fase di controllo, l’Agenzia delle Entrate, al pari del contribuente, avrebbe l’obbligo di interrogare sulla questione il più competente Ministero dello Sviluppo Economico. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, nella maggior parte dei casi, non si sta avvalendo
di tale facoltà, contestando la compensazione di un credito inesistente tout court, costringendo
il contribuente ad affrontare un procedimento amministrativo, che nella maggior parte dei casi
si sta risolvendo a favore del contribuente stesso, ma solo dopo aver affrontato un contenzioso (che per sua natura richiede tempi lunghi ed ha esiti incerti).
Come verificare se i crediti compensati
rientrino effettivamente nei termini di Legge
È necessario che il contribuente riesamini il progetto realizzato e la relativa documentazione, per verificare che i crediti ricerca e sviluppo dei periodi d’imposta 2015-19 utilizzati in compensazione siano relativi ad una effettiva attività di ricerca e sviluppo e che i calcoli applicati siano corretti e coerenti con la normativa e supportati da idonea documentazione.
Ove da una nuova due diligence emergesse che le attività svolte non sono in tutto o in parte qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, e/o che la qualificazione di ricerca e sviluppo non emerge dalla documentazione in possesso del contribuente, e/o che vi sono degli errori di calcolo, allora il contribuente avrebbe la facoltà di accedere alla procedura di “riversamento spontaneo”, senza incorrere in sanzioni né pagamento di interessi.
Nel caso in cui il contribuente riscontri di avere correttamente qualificato e quantificato il
credito ricerca e sviluppo, è comunque fortemente raccomandabile tenere la documentazione
pronta per evitare, in caso di verifica, l’apertura di un procedimento amministrativo.
Inoltre, in questo caso, l’Art 23 data Pubblicazione Gazzetta 21.06.22 prevede la possibilità
per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti
effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al
beneficio. La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta previsti non siano state già constatate e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
In quali casi è prevista la sanatoria?
La sanatoria è concessa al contribuente che, dal riesame della documentazione relativa
ai progetti realizzati, si rendesse conto che la effettiva natura dell’attività svolta non sia ammissibile nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta, escludendo condotte fraudolente
e/o simulate, false rappresentazioni della realtà e mancanza di documentazione idonea a
dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. Sono escluse anche i
casi in cui siano stati emessi dall’Amministrazione Finanziaria atti di recupero dei crediti divenuti
definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
Il momento di muoversi è adesso.
Controllare la documentazione in possesso dell’impresa ai fini di una valutazione formale e sostanziale consente di avere chiarezza sulla propria posizione, date le difficoltà tecniche, l’incertezza e l’estremo tecnicismo che hanno caratterizzato l’applicazione della agevolazione credito ricerca e sviluppo e quindi di:
- essere pronti in caso di verifica, integrando eventualmente la documentazione con relazioni tecniche di supporto e quindi minimizzare il rischio di un contenzioso;
- valutare la possibilità di accedere alla sanatoria e di quantificare l’importo da riversare (del tutto o solo in parte) e per quali anni d’imposta.
È necessario che il contribuente, riesaminando il progetto realizzato e la relativa documentazione, provveda a riscontrare le singole circostanze giuridiche e fattuali necessarie al non disconoscimento del credito o all’eventuale adempimento della sanatoria.