Con la nuova Legge di Bilancio il Patent Box subirà delle ulteriori modifiche rispetto a quelle già recentemente introdotte dal Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021 (“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro per esigenze indifferibili”).
Cosa cambia nel regime di tassazione Patent Box rispetto a come lo conosciamo oggi? Scopriamolo insieme.
Prima di entrare nel merito delle modifiche approtate dalla Legge di Biancio 2022 al Patent Box proviamo a sintetizzare i pro e i contro del Nuovo Patent Box.
Per venire incontro alle richieste delle imprese è stato introdotto un incremento alla maggiorazione dei costi ammessi al beneficio (che passano dal 90% al 110%) ed è stata tolta l’incompatibilità con il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo. Tuttavia il Marchio è stato nuovamente escluso dagli asset eleggibili, insieme a un’altra amara decisione: l’esclusione del Know How.
Nuovo Patent Box: le novità più recenti
Come abbiamo già visto la nuova Legge di Bilancio introduce una serie di novità per il regime di tassazione Patent Box, correggendo il Decreto Fiscale (DL 146/2021).
Tra le novità più rilevanti viene confermato che il regime passa da un’agevolazione sui redditi conseguiti per lo sfruttamento dei beni immateriali ad istituto direttamente connesso ai costi di ricerca e sviluppo.
La maggiorazione dei costi viene aumentata al 110%, rispetto a quanto riportato nel Decreto Fiscale, in cui era la 90%.
Cosa significa?
I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno optare, per una durata di cinque periodi d’imposta rinnovabili, per la nuova maggiorazione del 110% ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli.
La misura si conferma quindi una sorta di maxi-deduzione per i costi sostenuti in ricerca e sviluppo, quantomeno quelli sottesi agli asset titolati: concretamente, il beneficio fiscale effettivo, calcolato su un’imposizione fiscale del 27,9% (24% aliquota Irpef e 3,9% nel caso più generale per l’Irap) è passata quindi dal 25,11% (27,9*0,9) al 30,69% (27,9*1,1).
Il nuovo Patent Box è cumulabile con il Credito d’Imposta Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
Un’altra importante modifica riguarda l’eliminazione dell’incompatibilità, prevista nel DL 146, con il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.
Le due misure sono ora perfettamente cumulabili. Il che significa che, su determinate voci di costo, per l’esercizio 2021, si potrà arrivare fino ad un beneficio fiscale complessivo superiore al 50%.
Viene confermato il comma 7 dell’Art. 6 del Decreto Fiscale (“Semplificazione della disciplina del patent box”) che rimanda le disposizioni attuative, quindi l’elenco delle effettive voci di costo inerenti, ad un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Da ultimo, con le modifiche al Comma 10 viene stabilito che il 110% possa essere applicato solo alle spese sostenute a partire “dall’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale”, introducendo una specie di meccanismo di recapture, su base ottennale, che, citando dalla relazione tecnica “consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale“.
Quali sono i principali obiettivi del regimen Patent Box?
La misura nasce con l’obiettivo di rendere il mercato italiano più attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, tutelando al contempo la base imponibile italiana. In particolare, il regime agevolato:
- Incentiva la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere;
- Incentiva il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all’estero;
- Favorisce l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo.
Esclusi Marchi d’impresa e Know How dal nuovo Patent Box
La maxi-deduzione non è però la sola novità sostanziale introdotta con la Legge di Bilancio 2022 per il nuovo patent box.
Le ultime disposizioni, infatti, escludono dall’ambito dei beni agevolabili sia i marchi d’impresa (reintrodotti proprio con il DL 146) che il Know How (ovvero i processi, le formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriali).
Gli asset eleggibili per il regime Patent Box erano definiti dal comma 3 dell’Art. 6 del Decreto Fiscale, che viene modificato nel modo seguente:
“Ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai soggetti indicati al comma 1 in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa, sono maggiorati del 110 per cento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità di esercizio dell’opzione di cui al comma 1”.
Che cosa significa?
In pratica l’ambito di applicazione della Patent Box viene limitato ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati (fatta eccezione dei Marchi), eliminando l’asset immateriale più utilizzato dalle imprese italiane nella precedente versione della norma.
Leggi anche: Asset intangibili: cosa sono e perché tutelarli.
Regime transitorio e diritto a mantenere la vecchia opzione
Cosa succede alle aziende che hanno una pratica in corso con il Vecchio Patent Box?
La Nuova Legge di Bilancio 2022 corregge le storture introdotte con il Decreto Fiscale per il regime transitorio, ridisegnando e chiarendo l’ambito di applicazione per le imprese che hanno in corso una pratica Patent Box con il vecchio regime, e per le quali viene confermato il diritto di mantenere la vecchia opzione, scegliendo eventualmente di passare al nuovo regime previa comunicazione “da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Chi sono i beneficiari del nuovo Patent Box 2022?
Rispondiamo ora alla domanda chi potrà beneficiare del nuovo patent box e delle modifiche apportate al regime di tassazione nel 2022?
Mentre il nuovo Patent Box prende forma, tra novità e riconferme, è ormai definita con precisione la platea dei soggetti che potranno beneficiarne:
- tutti i soggetti residenti in Italia,
- titolari di reddito d’impresa,
- nonché le stabili organizzazioni in Italia di residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L’accesso al nuovo regime avviene con la presentazione di un’opzione, valida per 5 periodi d’imposta, irrevocabile e rinnovabile.
Il nuovo regime Patent Box, come visto, prevede che i costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo legate ai beni intangibili titolati siano maggiorati del 110 per cento ai fini della tassazione del reddito d’impresa. La stessa misura si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap ed è cumulabile con il Credito d’Imposta.
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