Nell’ambito degli investimenti 4.0 rientrano i beni strumentali, che danno la possibilità, alle aziende che li acquistano, di usufruire di agevolazioni fiscali. In particolare il Credito d’Imposta per i Beni Strumentali è rivolto a imprese e società di qualsiasi forma giuridica che hanno investito nell’acquisto di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
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Ma cosa succede nel caso in cui il bene è interconnesso in un momento successivo a quello di acquisto e di inserimento nel processo produttivo, ossia nel caso di una interconnessione tardiva?
Vediamolo insieme.
Interconnessione tardiva, l’Agenzia delle Entrate fa chiarezza.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello n. 394/2021, su parere tecnico reso dal Mise, approfondendo il tema dell’interconnessione dei beni strumentali 4.0 in uno o più periodi d’imposta successivi a quello di effettuazione dell’investimento ed entrata in funzione, operando una distinzione in base alle motivazioni da cui dipende l’interconnessione tardiva.
Il requisito di interconnessione, da sempre cruciale per l’ammissibilità alle agevolazioni previste per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il paradigma 4.0, dipende da due fattori:
- il bene deve avere caratteristiche intrinseche che lo predispongano allo scambio bidirezionale di dati;
- il sistema informativo del beneficiario dell’agevolazione deve avere specifiche caratteristiche.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’interconnessione può essere legittimamente realizzata dall’impresa anche in un momento successivo all’effettuazione dell’investimento e all’entrata in funzione del bene. Questo comporta lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione, in misura rafforzata, del beneficio, come previsto sin dalle origini dell’iper ammortamento nella circolare Ade 4/E/2017.
Ammissibilità dell’interconnessione tardiva.
È necessario distinguere le motivazioni dell’interconnessione tardiva, che può dipendere da due necessità:
- quella di adeguamento ex post delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
- quella di adottare o adeguare i sistemi informatici, ai quali il bene dovrà interconnettersi.
Nel primo caso, il Mise esclude l’ammissibilità ai benefici 4.0 dell’investimento originariamente effettuato, dal momento che “le richiamate 5-2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni nuovi, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 richiede ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione)”.
Per quanto riguarda, invece, lo slittamento temporale dell’interconnessione in un anno successivo all’entrata in funzione del bene, può essere ragionevolmente dovuto alla necessità di acquisire o di adeguare l’infrastruttura informatica necessaria all’interconnessione. In questo caso, dunque, il Mise riconosce l’ammissibilità dell’intero investimento.
Dispositivi e software, embedded o stand alone.
Discorso a parte va fatto per i dispositivi e software, embedded o stand alone, oggetto di successivo investimento per realizzare l’interconnessione tardiva.
Al di là di quelle che sono le motivazioni dell’interconnessione successiva all’entrata in funzione, che incidono sull’ammissibilità dell’investimento originario, i costi di queste strumentazioni aggiuntive possono essere oggetto di autonoma applicazione dei benefici 4.0, inquadrabili in tre casi specifici:
- per la componente materiale comprensiva dell’eventuale software embedded, nell’allegato A, gruppo secondo, “Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità” annesso alla L. 232/2016;
- per la componente materiale comprensiva dell’eventuale software embedded, nell’allegato A tra i “dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti”, a patto che assicurino che la macchina o l’impianto oggetto di ammodernamento rispetti necessariamente le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche di beni del primo gruppo dell’Allegato A annesso alla L. 232/2016;
- se trattasi di software stand alone, nell’allegato B annesso alla L. 232/2016.
Mantenimento del diritto di agevolazione.
Il mantenimento del diritto all’agevolazione dipende dal soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dei beni per l’intera durata dell’incentivo.
La trasformazione tecnologica e digitale, infatti, secondo il paradigma 4.0, prevede che l’impresa operi effettivamente e costantemente in base a queste modalità.
Il Mise ha, inoltre, precisato che l’impresa beneficiaria è tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l’intero periodo di fruizione del beneficio tramite “un’adeguata e sistematica reportistica”.
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